Ordinanza n. 37 del 13-09-2024 per l'obbligo della pulizia dei fossi privati
Pubblicata il 16/09/2024
Si avvisa la cittadinanza che con Ordinanza comunale n. 37 del 13-09-2024 avente ad oggetto l' "Obbligo di effettuare la pulizia e la manutenzione dei fossi, canali e della rete idrica minore all'interno del territorio comunale di Casale di Scodosia" si ordina ai proprietari, frontisti, affittuari o possessori o comunque detentori a qualsiasi titolo di terreni ed immobili in generale prospicienti le strade comunali, le strade vicinali pubbliche e tutte le strade di pubblico passaggio e/o con diritto di servitù, di fossi individuati anche sul suolo privato indispensabili per lo scolo delle acque di una porzione rilevante di territorio comunale, nonché a chiunque altro vi sia tenuto per Legge e/o Regolamento, ed ai sensi di Legge di PROVVEDERE ENTRO E 30 GIORNI DALLA PUBBLICAZIONE DELLA
PRESENTE:
ALL’ESCAVAZIONE fino a livello e misura dovuta in larghezza e profondità dei fossi;
ALLA RIMOZIONE dei passaggi provvisori e/o inadeguati e di qualsiasi altro ostacolo in modo che risulti assicurato, garantito ed agevolato il libero deflusso delle acque pluviali;
ALLA RIMOZIONE TEMPESTIVA delle frane ed all’effettuazione di tutti quei lavori idonei ad evitare il manifestarsi delle medesime;
ALLA RIPULITURA dei cigli prospicienti le strade comunali e vicinali pubbliche dalle erbacce;
AL TAGLIO delle fronde che invadono le sedi delle strade predette;
ALLA REALIZZAZIONE di tutti quei fossi che si rendono necessari per il regolare deflusso delle acque che si raccolgono a monte dei fondi, anche se provenienti da terreni di altra proprietà;
ALLA REALIZZAZIONE di tutti quegli interventi atti ad evitare situazioni di allagamento e/o di mancato deflusso e comunque atti ad evitare pericoli anche potenziali per la privata e pubblica incolumità;
Dispone altresì che i contravventori alla sopra descritta ordinanza siano passibili di SANZIONE AMMINISTRATIVA da €. 25,00 a € 500,00, ai sensi dell’art. 7/bis del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e con l’applicazione della procedura di cui all’art. 16 comma 1° della Legge 24/11/1981 n. 689, demandando il controllo sul rispetto del presente provvedimento all’Area 3^-Servizi Tecnici ed alla Polizia Locale del Montagnanese, la quale quest’ultima in caso di inottemperanza procederà nei termini di legge (ex art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000), oltre ad inoltrare alla A.G. la violazione dell’art. 650 del C.P.
PRESENTE:
ALL’ESCAVAZIONE fino a livello e misura dovuta in larghezza e profondità dei fossi;
ALLA RIMOZIONE dei passaggi provvisori e/o inadeguati e di qualsiasi altro ostacolo in modo che risulti assicurato, garantito ed agevolato il libero deflusso delle acque pluviali;
ALLA RIMOZIONE TEMPESTIVA delle frane ed all’effettuazione di tutti quei lavori idonei ad evitare il manifestarsi delle medesime;
ALLA RIPULITURA dei cigli prospicienti le strade comunali e vicinali pubbliche dalle erbacce;
AL TAGLIO delle fronde che invadono le sedi delle strade predette;
ALLA REALIZZAZIONE di tutti quei fossi che si rendono necessari per il regolare deflusso delle acque che si raccolgono a monte dei fondi, anche se provenienti da terreni di altra proprietà;
ALLA REALIZZAZIONE di tutti quegli interventi atti ad evitare situazioni di allagamento e/o di mancato deflusso e comunque atti ad evitare pericoli anche potenziali per la privata e pubblica incolumità;
Dispone altresì che i contravventori alla sopra descritta ordinanza siano passibili di SANZIONE AMMINISTRATIVA da €. 25,00 a € 500,00, ai sensi dell’art. 7/bis del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e con l’applicazione della procedura di cui all’art. 16 comma 1° della Legge 24/11/1981 n. 689, demandando il controllo sul rispetto del presente provvedimento all’Area 3^-Servizi Tecnici ed alla Polizia Locale del Montagnanese, la quale quest’ultima in caso di inottemperanza procederà nei termini di legge (ex art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000), oltre ad inoltrare alla A.G. la violazione dell’art. 650 del C.P.
Allegati
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